1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti pro-getti di legge ordinaria di riforma dei si-stemi elettorali.
2. I Presidenti del Senato della Repub-blica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle mate-rie di cui al comma 1, presentati alle Ca-mere a decorrere dall’inizio della XVII legi-slatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.
3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adot-tare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in