1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», compo-sto di venti senatori e venti deputati, nomi-nati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repub-blica e della Camera dei deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.
2. La nomina di cui al comma 1 è effet-tuata su designazione dei Gruppi parlamen-tari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla comples-siva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assi-curando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguisti-che. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Pre-sidenti delle Camere, d’intesa tra loro, prov-vedono alla nomina dei componenti del Co-mitato sulla base dei criteri di cui al pre-sente comma.