4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di presidenza composto di due vi-cepresidenti, dei quali un senatore e un de-putato, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due. Risultano eletti rispettivamente il sena-tore e il deputato e i due senatori e i due de-putati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
5. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato mede-simo, non sono computati ai fini del numero legale.
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